Multa e autovelox: arrivano due novità dalla Cassazione sui vizi in grado di annullare la sanzione

Il sito di informazione legale laleggepertutti.it, ha spiegato nel dettaglio le novità introdotte da due sentenze della Cassazione sui vizi in grado di annullare una multa comminata per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox.
Secondo la decisione della Corte, gli autovelox per poter essere utilizzati devono possedere il certificato di collaudo, che va rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, e il certificato di taratura annuale che attesta la verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili.
Come ricorda laleggepertutti.it, la polizia deve specificare nel verbale che l’autovelox con cui è stata elevata la multa, sia stato correttamente tarato, dunque la multa deve indicare la data dell’ultima taratura.
Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox specificano che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale. Nel verbale infatti c’è scritto che l’apparecchiatura è “debitamente omologata e revisionata”, ma ciò non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura, dunque il cittadino ha diritto, in caso di ricorso, a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta, ha riportato il sito.
Un altro elemento necessario affinché la multa autovelox sia valida è la presenza del cartello stradale di ‘presegnalazione del controllo elettronico della velocità’ che deve essere posto a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e a una “congrua” distanza minima perché l’automobilista freni, senza manovre improvvise. L’apparecchio deve essere visibile, inoltre il verbale deve essere completo, ossia indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione, ha spiegato ancora laleggepertutti.it.
La Corte ha chiarito che il verbale non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”. Secondo la Cassazione inoltre “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante ‘autovelox’ non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”. Del resto, ha proseguito la Corte, “pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati”. E dunque, ha riportato infine laleggepertutti.it, “la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso”.