Bonus Covid per gli iscritti alle Casse professionali: firmato il Decreto interministeriale

Ieri è stato pubblicato il Decreto interministeriale per il pagamento del bonus di 600 euro per il mese di aprile in favore degli iscritti alle casse di previdenza private.
Lo ha reso noto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.
Il Decreto – si legge sul sito del Ministero – prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.
Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.
Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.
Sul punto, il Decreto precisa che:
1) per “cessazione dell’attività”, va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
2) per “riduzione o sospensione dell’attività”, va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:
1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
4) alternativamente:
· di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
· in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
· di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
· di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.